Servizi

Cosa possiamo fare per te e per la tua Azienda

Assistenza contabile e tributaria

Contabilità aziendale
Bilanci
Business plan
Contenzioso tributario

Gestione del personale

Paghe e contributi
Tirocinio formativo
Lavoro domestico
Formazione professionale

Consulenza aziendale

Operazioni straordinarie
Passaggio generazionale
Visto di conformità
Servizi alle imprese

Assistenza fiscale e contrattuale

730 – unico - Isee – Red - Imu
Pratiche camerali
Contratti di locazione
Successioni ereditarie

Finanza agevolata

Resto al sud
Nuove Imprese a tasso zero
Smartstart Italia
NUOVO SELF EMPLOYMENT

Consulenza Bonus Edilizi

Ecobonus – Sismabonus – Superbonus 110 - Bonus Barriere Architettoniche –Bonus Facciate - Bonus Ristrutturazioni 50% – Bonus Mobili - Bonus Verde – Ecobonus Condominiale

Chi siamo

Un team di professionisti al tuo servizio

Dott. Enrico Farina

Laurea in Economia e Commercio, diplomato Ragioniere e Perito Commerciale. Revisore Legale. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n. 1160 dal 05/03/2001.

Dott. Adriano Moscariello

Laurea in Economia e Commercio. Diploma di Maturità Scientifica. Revisore Legale. Master in Commercio Elettronico nella New Economy. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Salerno al n. 1639 dal 2008.

Dott.ssa Rossella Autero

Laurea in Scienze Biologiche, Diploma di Liceo Classico
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e servizi di segreteria

Dott. Stefano Ferri

Laurea in Economia e Commercio, diplomato Ragioniere e Perito Commerciale.
Addetto alla elaborazione dei dati contabili e alla consulenza del lavoro

Dott.ssa Anastasia D’Elia

Laurea in Economia e Commercio, diploma di Maturità Scientifica. Specializzata in Consulenza e Management Aziendale.
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi

Dott.ssa Monica Negri

Laurea in Economia e Commercio, diplomata Ragioniere e Perito Commerciale
Consulente del Lavoro

Annarita Pastorino

Diploma Ragioniere e Perito Commerciale
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi, addetta al front-office e servizi di segreteria

Concetta Riccio

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - Liceo Artistico
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi, addetta al front-office e servizi di segreteria

Miriam Pisano

Diploma Ragioniere e Perito Commerciale – Programmatore
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi, addetta al front-office e servizi di segreteria

Stefano Paglia

Diploma Ragioniere e Perito Commerciale
Addetto alla contabilità e all’invio di pratiche telematiche

Al vostro fianco
dal 2001

Lo studio

Dott.Farina

Enrico Farina

Dottore commercialista - revisore legale

 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

Lo Studio FARINA nasce a BELLIZZI in provincia di Salerno nel 2001 su iniziativa del Dott. Enrico FARINA, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno e al registro dei Revisori Legali.

Nel corso degli anni, è diventato una realtà consolidata e affermata per le specializzate competenze acquisite: la varietà della clientela è la dimostrazione della capacità di fornire servizi personalizzati.

Lo studio vanta nove dipendenti e collaboratori, in maggioranza Ragionieri e Dottori Commercialisti, che sono in grado di fornire un servizio interdisciplinare maturato grazie alle approfondite competenze acquisite in diverse aree di attività.

Le dimensioni, la specializzazione e la quantità di casistiche affrontate, permettono allo Studio di beneficiare di standard testati e di personalizzarli in modo efficiente per ogni singolo cliente.

La mission dello Studio è affiancare le piccole e medie imprese e i soggetti privati nei loro business, fornendo qualificate consulenze in materia contabile, fiscale, del lavoro e della finanza agevolata.

Lo studio Farina grazie alla propria rete di collaborazione con diversi professionisti è in grado di supportare le esigenze dei clienti in modo pieno ed efficace, nella loro complessità e di offrire soluzioni adatte alle specifiche esigenze dei clienti in modo da cogliere positivamente le opportunità e le sfide del mondo moderno.

Ultime novità

Le ultime novità dei quotidiani del mattino riassunte per te

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Imprese, macchinari già ammortizzati al 62%: spazio ai bonus 2026

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 2

Un’elaborazione di Infocamere per Il Sole 24 Ore del lunedì evidenzia che nei bilanci delle imprese c’è spazio per accogliere i nuovi iperammortamenti previsti dalla legge di Bilancio 2026. Macchinari e software sono mediamente ammortizzati per il 62%, mentre le imposte correnti sono pari a 91.350 euro. A imporre una valutazione sulla capacità delle imprese di sfruttare il nuovo meccanismo è il cambio di formula del bonus sugli investimenti 2026-28, da credito d’imposta a maxideduzione. Un’elevata incidenza dell’ammortamento negli ultimi rendiconti fa pensare a beni strumentali con una vita media di 4-5 anni alle spalle. Ciò potrebbe lasciare campo aperto a nuovi investimenti. Il dato delle imposte correnti, invece, misura quanto margine c’è per assorbire la maggiorazione di costo in cui si traduce oggi l’agevolazione. Netta la differenza rispetto al passato: se un credito d’imposta può essere subito usato per pagare tasse e contributi, la maxideduzione sugli investimenti 2026 alleggerirà l’Ires da versare nel 2027.

Corsa al rinnovo Isee Nel 2025 precompilato un modello su quattro

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore - Michela Finizio - Pag. 5

I dati Inps dicono che nel 2025 il 22,3% delle pratiche Isee sono state inviate tramite procedura precompilata online, per lo più in modalità fai da te dal cittadino. Si tratta quasi di una pratica su quattro: il bilancio della campagna Isee 2025 certifica così il successo della modalità semplificata introdotta e potenziata dall’istituto per il rilascio dell’attestazione che definisce l’accesso e l’ammontare delle prestazioni sociali. L’anno precedente i modelli precompilati erano stati il 19,8% e l’anno prima ancora il 14,4%. Un trend destinato a continuare, soprattutto dopo l’approvazione del decreto Pnrr e in seguito all’attuazione delle novità contenute nell’ultima manovra. L’Esecutivo, infatti, lavora ad un decreto per accelerare l’attuazione del piano di investimenti. La bozza prevede che scuole università e Comuni debbano acquisire d’ufficio per via telematica dall’Inps i dati Isee necessari per erogare le prestazioni sociali senza doverli chiedere alle famiglie. 

Commercialisti, il 64,5% usa l’Ai ma c’è poca automatizzazione

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore - Massimiliano Carbonaro - Pag. 14

Il X Rapporto sulle libere professioni in Italia dice che negli studi dei commercialisti sta facendo breccia l’Intelligenza artificiale, anche se usata per attività ‘tradizionali’ come l’elaborazione di testi, la ricerca normativa, la sintesi di documenti, la traduzione in altre lingue. Poco usata, invece, per l’automazione di attività ripetitive o di adempimenti fiscali o contabili. I dati evidenziano che il 64,5% dei commercialisti intervistati dichiara di far uso di sistemi di AI. Tra gli utilizzatori il 65,3% impiega l’AI per la ricerca normativa, il 54,5% per la generazione e la revisione dei testi, il 35,9% per le traduzioni e il 32,8% per la sintesi automatica di documenti. La ricerca evidenzia anche la relazione tra la dimensione degli studi e la propensione all’impiego dell’intelligenza artificiale. Dall’analisi emerge che più lo studio è piccolo, più l’interesse verso l’intelligenza artificiale è basso. Ci sono realtà, però, che guardano avanti. Il Cndcec ha avviato incontri su questa materia, come le guide della serie ‘L’aiuto intelligente al commercialista’. 

Dividendi, partecipazioni ‘minime’ alla prova delle holding di famiglia

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Primo Ceppellini, Roberto Lugano - Pag. 21

Da quest’anno i dividendi su partecipazioni ‘minime’ detenute da società saranno integralmente tassati, incidendo sulle scelte di investimento. Sono ‘minime’ le partecipazioni inferiori al 5% e con valore fiscale sotto i 500 mila euro; basta superare uno dei due limiti per applicare il regime ordinario. Non cambiano i regimi per persone fisiche e per partecipazioni qualificate. Il maggior impatto riguarda le holding di famiglia, dove si può arrivare a una tripla tassazione dei dividendi. Il netto finale per il socio persona fisica risulta sensibilmente ridotto rispetto al passato. Per evitare l’aggravio, si può cedere la quota alla persone fisica o far uscire la partecipazione dallo status ‘minimo’. In alternativa è possibile aumentare il valore fiscale, valutando però profili societari e abuso del diritto. 

Iva, per la permuta di beni e servizi imponibile il costo non attualizzato

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - M.Balzanelli, M.Sirri, R.Zavatta - Pag. 22

Nella determinazione della base imponibile Iva, la legge di Bilancio sostituisce il valore normale con il valore dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni di cui si compone la permuta, da individuare sulla base dei costi a esse riferibili. Ciò comporta un onere in termini di perdita di gettito a partire dalle operazioni effettuate dal 2026, come afferma la documentazione di accompagnamento in relazione alla manovra 2026. Tale effetto dipende dal fatto che il costo è tendenzialmente inferiore al prezzo di mercato dei beni/servizi con cui, in prima approssimazione, può identificarsi il valore normale al quale occorreva guardare in forza della precedente versione dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto Iva. Il criterio del costo comporta difficoltà interpretative sulle quali è doveroso riflettere.

Impresa estinta, contro l’ex socio servono avviso e prove ‘autonomi’

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Lorena Di Fiore - Pag. 24

Con la sentenza n. 7984/11/2025 dello scorso 30 dicembre la Cgt di secondo grado della Campania ha sostenuto che la responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata né automatica. Tale responsabilità colpisce i soci che: hanno ricevuto nel corso di due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali; hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, entro il limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Questa responsabilità, di natura civilistica determinata dall’ingiustificato arricchimento, deve essere motivata e provata dall’Agenzia delle Entrate in base ad autonomo avviso di accertamento. Illegittima la pretesa impositiva verso l’ex socio fondata sull’iscrizione a ruolo del debito societario.

Incentivi ai manager, verifica complessa per i carried interest tra i redditi finanziari

19 Gennaio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Carlo Rolandi, Davide Tarantino - Pag. 25

Nei piani di incentivazione dei manager nelle operazioni di private equity e M&A è diffuso l’uso dei carried interest, strumenti che premiano la creazione di valore con extra-rendimenti. Dal 2017, l’art. 60 del Dl 50/2017 qualifica tali rendimenti come redditi finanziari tassati al 26%, se sono rispettate tre condizioni: investimento minimo, postergazione dei rendimenti e holding period. Il requisito principale è l’investimento minimo dell’1%, calcolato complessivamente su dipendenti e amministratori e verificato in modo ‘mobile’ nel tempo. Sono esclusi i consulenti e rilevano anche i valori tassati come redditi in natura. Nel caso dei fondi, l’1% si rapporta ai commitment. Ammesso il finanziamento dell’investimento purché genuino, a condizioni di mercato e con rimborso non subordinato al successo dell’operazione. 

La Minimum tax cambia volto

19 Gennaio 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 10

Entra in una nuova fase il progetto della Global minimum tax. Dopo i negoziati, lo scorso 5 gennaio i 147 Paesi riuniti nell’Inclusive Framework Ocse-G20 hanno raggiunto un accordo politico e tecnico sul pacchetto di misure destinato a ridisegnare l’operatività del Secondo Pilastro della riforma Ocse della fiscalità internazionale delle imprese. L’intesa mette al centro un meccanismo di coesistenza, ‘side-by-side’, tra il sistema Ocse e alcuni regimi fiscali nazionali che già colpiscono il reddito globale delle società e introduce nuove semplificazioni. Il passaggio arriva in un momento delicato di implementazione della tassa. Il Pillar 2 è ormai una realtà normativa in oltre 65 Paesi, ma al tempo stesso stavano per scadere molte delle clausole transitorie su cui imprese e amministrazioni hanno costruito le prime applicazioni. In parallelo, l’avvicinarsi della Undertaxed profits rule – Utpr avrebbe fatto emergere in modo frontale il nodo statunitense, dopo il congelamento delle partecipazioni degli Stati Uniti alla riforma Ocse. 

La Pex si aggancia a nuove soglie

19 Gennaio 2026 | Italia Oggi - Stefano Verna - Pag. 11

La manovra 2026 subordina la Pex sulle plusvalenze al rispetto di soglie dimensionali minime per le partecipazioni acquisite dal 2027. Il regime agevolato spetta solo se la partecipazione detenuta è almeno del 5% o ha valore fiscale ≥ 500 mila euro; in caso contrario la plusvalenza è integralmente imponibile. Le soglie vanno verificate sulla partecipazione complessiva detenuta, non sulla singola quota ceduta. Questa lettura evita distorsioni, penalizzazioni delle cessioni frazionate e incoerenza con la disciplina dei dividendi. Resta il rischio che una cessione parziale faccia scendere la quota sotto soglia, rendendo onerose le successive dismissioni. La disciplina transitoria introduce un criterio Fifo, che però deve coordinarsi con il Lifo previsto per l’holding period di 12 mesi. 

Aree, l’omissione è senza effetti

19 Gennaio 2026 | Italia Oggi - Sergio Trovato - Pag. 12

La Suprema corte, con l’ordinanza n. 34027 dello scorso 24 dicembre, ha affermato che un’area è edificabile se è stata attribuita questa qualificazione giuridica dal piano regolatore del Comune, a prescindere dall’adozione di un piano di lottizzazione, e non ha alcuna incidenza negativa sul pagamento dell’imposta municipale la mancata comunicazione ai contribuenti del cambio di destinazione del terreno, nonostante la norma di legge imponga un obbligo di informazione a carico dell’amministrazione pubblica. Per i giudici di legittimità è dovuto comunque il pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi. 

Ricorsi con paletti

19 Gennaio 2026 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 13

La Corte di cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 31530 depositata in cancelleria il 3 dicembre 2025, ha stabilito che il c.d. avviso di coobbligazione solidale notificato al cessionario in ragione dell’art. 60-bis del Dpr n. 633/1972, in base a una interpretazione estensiva dell’art. 19 del Dlgs n. 546/92 è un atto impugnabile in via facoltativa.  Di contro, non è impugnabile la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo degli importi notificati dagli uffici prima della cartella di pagamento; comunicazione, quest’ultima che, a differenza dell’invito ad adempiere, ha solo valore informativo. Il caso riguardava una Srl in liquidazione, già esercente attività di commercio all’ingrosso di materiale telefonico, nei confronti della quale l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva emesso una comunicazione con cui la informava che per l’anno 2006 si procedeva ad iscrizione a ruolo della stessa, quale obbligata in solido per gli importi Iva non versati dalla cedente. 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 Dl n. 19/2024 - Piano Transizione 5.0

16 Gennaio 2026 |

Con il decreto legge n. 19/2025 è stato istituito il Piano Transizione 5.0 che riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese impegnate nel processo di transizione digitale ed energetica. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025. 

Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibili dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” e, quale anno di riferimento, quello dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione.

In fase di elaborazione dei modelli F25 l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta.

A seguito della suddivisione in 5 quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.

Chiarimenti sulla cessione a terzi del credito d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate - Art. 44-bi Dl n. 34/2019 - parziale rettifica risoluzione n. 32/E/2025

16 Gennaio 2026 |

L’articolo 44-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 dispone la disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets – DTA).

Il documento fornisce chiarimenti in merito all’eventualità in cui il credito d’imposta sia ceduto a terzi. Ricordiamo che gli stessi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. La cessione dei crediti d’imposta a terzi è disciplinata dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973. 

Nei confronti dei soggetti che non appartengono allo stesso gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’articolo 43-bis. 

La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:

  • deve risultare ‘da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio’;
  • il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente. 

Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto l’Amministrazione finanziaria modifica quanto espresso con la risoluzione n. 32/E/2025. Sono salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di pubblicazione della presente risoluzione. 

Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente autonomo e d’impresa

16 Gennaio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dal decreto delegato Irpef e dalla legge di Bilancio 2025 in merito alla disciplina delle trasferte e delle missioni dei lavoratori dipendenti.

Il decreto delegato Irpef ha disposto che i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto per le trasferte, nell’ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le stesse sono documentate e comprovate.

La manovra 2025 ha inoltre previsto che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea sono deducibili dal reddito d’impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile. La stessa limitazione della deducibilità è prevista per le spese di rappresentanza. 

Il documento di prassi amministrativa illustra, inoltre, le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, introdotte dal decreto legge fiscale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 30 luglio 2025 che ha circoscritto, in relazione alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente o d’impresa, l’obbligo della tracciabilità alle spese sostenute in occasione di trasferte o missioni in Italia. 

Il decreto legge fiscale è intervenuto anche sul trattamento delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente, nonché di quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi e delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi. 

L’intento è quello di realizzare un coordinamento tra le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti e la nuova disciplina per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione, è riconosciuto una indennità di trasferta o di missione per la prestazione lavorativa effettuate fuori sede. Allo stesso è riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte e missioni. 

Il trattamento fiscale di dette somme è diverso a seconda che l’attività sia svolta fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro o sia svolta all’interno dello stesso comune. 

Qualora la trasferta avvenga fuori dal territorio comunale la norma prevede tre sistemi, tra loro alternativi, di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: forfetario, misto e analitico. 

Il sistema forfetario prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Gli importi di tale indennità giornaliera non concorrono alla formazione del reddito fino a 46,48 euro per le trasferte in Italia (elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero). In caso di erogazione dell’indennità di trasferta, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di altre tipologie di spesa.

Nel sistema misto è corrisposto, in aggiunta all’indennità di trasferta, anche il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. In tal caso, la franchigia di 46,48 euro è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché nei casi di vitto o alloggio fornito gratuitamente, e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto, o in caso di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito. 

Non concorrono al reddito di lavoro dipendente le spese rimborsate al lavoratore di vitto e alloggio, viaggio e trasporto. Escluso da imposizione anche il rimborso di altre spese, come lavanderia, telefono e mance, se attestate analiticamente dal dipendente in trasferta, fino a un importo giornaliero di 15,49 euro.

A seguito delle modifiche contenute nel decreto delegato Irpef ‘le indennità o rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito’. Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, purché comprovato  e documentato. 

Anche i rimborsi delle spese di parcheggio non concorrono alla formazione del reddito purché comprovate da documenti giustificativi che indichino il veicolo e la sosta. 

L’Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 in merito ai rimborsi delle spese, sostenute durante le trasferte e le missioni, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, come taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC). Questi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualora i pagamenti delle predette spese siano eseguiti con mezzi tracciabili. 

La condizione di tracciabilità interessa sia le trasferte o missioni all’interno del comune, sia quelle effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro. 

Dallo scorso 1°gennaio, pertanto, i rimborsi di tali spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con metodi di pagamento tracciabile. Restano esonerate dalla tracciabilità le spese ulteriori, diverse da quelle previste dalla nuova disposizione, fino all’importo massimo di 15,49 euro. Anche le spese per trasferte all’estero non concorrono alla formazione del reddito purché documentate con mezzi tracciabili. 

Con l’entrata in vigore dell’art. 54, comma 2-bis del Tuir, a partire dal 1°gennaio 2025, se le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state pagate con strumenti di pagamento tracciabili, i rimborsi ad esse relativi concorrono a formare il reddito del medesimo. Tale disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2025. 

Il decreto fiscale ha disposto che sono deducibili le spese sostenute nel territorio dello Stato, nell’esercizio dell’arte o professione, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, comprese quelle sostenute direttamente quale committenti di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con altro sistema di pagamento tracciabile. 

Le spese di rappresentanza sostenute nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta sono deducibili, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabile.  

L’articolo 95 del Tuir dedicato alla deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per le trasferte sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori è stato modificato dalla riforma con l’introduzione del comma 3-bis che subordina all’utilizzo di metodi di pagamento tracciabile la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC. L’obbligo si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ma non si applica ai rimborsi erogati per spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. 

Da ultimo il decreto fiscale è intervenuto anche in materia limitando la condizione alle spese sostenute nel territorio dello Stato e eliminando il riferimento alle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, per le quali la nuova disciplina è articolata nel nuovo comma 5-ter dell’articolo 109 del Tuir.

Ne consegue che l’articolo 109 in parola si applica alle spese sostenute, ad esempio, dagli amministratori di società, non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, mentre si applicherà l’articolo 95, comma 3-bis, del Tuir qualora l’amministratore di società sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa presso la società per cui opera. 

Se le spese sono sostenute per le prestazioni di servizi commissionate, ad esempio, ai lavoratori autonomi occasionali, trova applicazione l’articolo 109, comma 5-bis. 

La circolare, infine, si sofferma sull’articolo 108, comma 2, del Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza il quale dispone che il regime di tracciabilità si estende anche alle spese di rappresentanza. L’obbligo di sostenere la spesa mediante mezzi di pagamento tracciabile non si applica alle spese di pubblicità e di sponsorizzazione, in quanto tali spese non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza. 

Dal documento di prassi amministrativa emerge che non essendo stata prevista una limitazione del requisito della tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, anche le spese di rappresentanza sostenute all’estero devono essere saldate con mezzi di pagamento tracciabile. 

Le modifiche in tema di spese di rappresentanza si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. 

La legge di Bilancio 2025 estende l’applicazione delle novità normative in tema di tracciabilità delle spese di rappresentanza alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. 

Calendario Fiscale

Le prossime scadenze

12 Gen 2026 (1)

1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.

Chi: Soggetti che hanno corrisposto compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a "dipendenti delle pubbliche amministrazioni"
Cosa: Comunicazione agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle somme corrisposte, dell'importo dei contributi e delle ritenute effettuate
Modalità:

15 Gen 2026 (3)

1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
Modalità:

2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale
Cosa: Comunicazione ai propri sostituiti di voler prestare assistenza fiscale
Modalità: Mediante comunicazione diretta ai dipendenti o ai pensionati

3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
Modalità:

16 Gen 2026 (28)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa:  Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

6) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

7) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

8) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

9) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

10) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

11) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi:
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 612E - Versamento IVA mensile dicembre

12) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente

13) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

14) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

15) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Chi: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato,che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Cosa: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta

16) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

18) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

19) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

20) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

21) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

22) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

23) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

24) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi:
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 612E - Versamento IVA mensile dicembre

25) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

26) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6012 - Versamento Iva mensile dicembre

27) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

28) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente

20 Gen 2026 (2)

1) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Modalità: Mediante invio telematico

2) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Modalità: Mediante invio telematico

Dove siamo

Vieni a trovarci nella nostra sede di Bellizzi

Scrivici

Contatti

Le rassegne e il calendario fiscale sono un prodotto Metaping - Servizi per Commercialisti, Avvocati e Ordini Professionali